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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1643

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore di Roma per una parte della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151 approvato con decreto presidenziale 8 novembre 1957, n. 1418, relativo all'area compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n. 120.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-4-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
  Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
  Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1932, n. 355, che approva il
piano  regolatore  generale della citta' di Roma e detta norme per la
sua esecuzione;
  Visto  il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  4 giugno 1936, n. 1210, contenente
norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto
7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074,
nonche'  il  regio  decreto-legge  7 agosto 1938, n. 1223, convertito
nella  legge  18  gennaio  1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n.
913;
  Visto  il  decreto  presidenziale  8 novembre 1957, n. 1413, con il
quale  e' stato approvato, con lo stralcio specificato nelle premesse
del  decreto  stesso, il piano particolareggiato n. 151 di esecuzione
del  piano  regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Cassia
Nuova,  il  perimetro  del piano di massima ed il perimetro del piano
particolareggiato n. 120;
  Vista  la domanda in data 1 settembre 1962, con la quale il sindaco
di  Roma  ha  chiesto,  in  base alla delibera commissariale 4 agosto
1961,  n.  1391,  approvata  dal  Ministero dell'interno il 29 maggio
1962, l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato n.
151  di  esecuzione  di  una  parte  della zona come sopra stralciata
dall'approvazione del piano particolareggiato n. 151;
  Ritenuto  che  il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito
della  pubblicazione  degli  atti,  e'  stata presentata, nei termini
stabiliti, una opposizione da parte della Societa' Flaminia Nuova (1)
alla quale il Comune ha controdedotto;
  Considerato  che  la  variante  proposta  prevede  la  sistemazione
urbanistica  della zona ubicata ai lati della nuova via Flaminia ed a
sud del fosso di Acquatraversa, mediante la creazione di due limitate
zone  a  caratteristiche  speciali  e  l'inserimento  di un complesso
parrocchiale;
  Considerato   per  quanto  concerne  la  previsione  del  complesso
parrocchiale che essa appare meritevole di approvazione sia in ordine
ai criteri di scelta dell'area che alla sua particolare destinazione,
a servizio del vicino quartiere gia' in gran parte realizzato;
    che  per quanto attiene le zone "a caratteristiche speciali" esse
presentano  una  sistemazione  edilizia  che non si armonizza in modo
soddisfacente   all'ambiente  edilizio  circostante  e  all'andamento
altimetrico delle aree interessate, e che in relazione a quanto sopra
si  ritiene  opportuno  stralciare  dall'approvazione  della presente
variante, la previsione delle zone di che trattasi;
  Considerato  che  l'opposizione  Societa'  Flaminia  Nuova  (1), in
quanto  riferita  alle  aree  da stralciare dall'approvazione non da'
luogo a provvedere;
  Ritenuto  che  la  variante  di  che trattasi comporta modifiche al
piano  regolatore  di  massima,  approvato  con regio decreto-legge 6
luglio 1931, n. 981;
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  giugno  1962, n. 16170 R
62/1143 con il quale e' stato approvato il piano finanziario relativo
alla variante in questione;
  Considerato  che  per l'attuazione della variante stessa si ritiene
congruo il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente
decreto;
    che,  essendo  limitata l'approvazione del progetto comunale alla
sola  previsione  del  complesso  parrocchiale,  non  si  e' ritenuto
necessario  sottoporre  il  progetto  stesso  al parere del Ministero
della  pubblica  istruzione ai sensi della legge 26 febbraio 1962, n.
17;
  Visto  il  voto  n.  776  emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963
dalla   Commissione   per  l'esame  dei  piani  particolareggiati  di
esecuzione del piano regolatore di Roma;
  Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 16 luglio 1931, n. 981;
  Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per i
lavori pubblici;

                              Decreta:

  E'   approvata,   limitatamente   alla   previsione  del  complesso
parrocchiale,  la  variante  bis al piano particolareggiato n. 151 di
esecuzione  della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro
del  piano  di massima ed il perimetro del piano particolareggiato n.
120.
  La variante sara' vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una
planimetria  in  scala, 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000,
in una relazione tecnica e in un elenco delle proprieta' vincolate.
  Per  l'inizio  ed il compimento delle espropriazioni previste nella
variante  di  cui  sopra,  e'  fissato  il  termine  di anni cinque a
decorrere  dalla  data  del  presente  decreto;  lo stesso termine e'
fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 novembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                       MORO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1965
  Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 90. - VILLA