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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/09/1988)
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Testo in vigore dal:  27-2-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.
Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.
Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.
La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo è accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.