stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1965, n. 123

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-3-1965 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 4: nel primo comma, lettera b), le parole: "ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate" sono sostituite con le altre: "nonché assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate"; nel secondo comma, le parole: "può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni" sono sostituite con le altre:
"potrà anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, numero 1075 e successive modificazioni".
All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole:
"In caso di" è soppressa la parola: "gravi"; dopo le parole: "l'Istituto mobiliare italiano" sono inserite le altre: "sempre salva la facoltà di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti"; le parole: "sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e Collegi sindacali" sono sostituite con le altre: "decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili";
nel terzo comma, la parola: "Impossibile" è sostituita con la parola: "inattuabile"; l'ultima parte, dalle parole: "su conforme parere", fino alla fine, è sostituita con le seguenti parole: "sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, può provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, ovvero la liquidazione dell'impresa".
All'articolo 6: è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente articolo 4".
All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole:
"compresi gli oneri per", è inserita l'altra: "ammortamenti" e dopo le parole: "sulle eventuali giacenze di fondi", sono inserite le altre: "nonché le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi".
All'articolo 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i pagamenti dei relativi interessi"; dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Nel caso di incapienza del Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato"; nel terzo comma, le parole:
"senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2" sono sostituite con le altre: "sempre senza responsabilità dello Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1965

SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI LAMI - STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE