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LEGGE 1 marzo 1965, n. 122

Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le autorità civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del regolamento sul "Servizio sanitario territoriale militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti.