stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 marzo 1965, n. 121

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1995)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-3-1965 al: 20-9-1987
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito:
1 ufficiale, maestro direttore;
1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore;
102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.
Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma.
Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
noteart;