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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 1625

Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1966)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 12-1-1967
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  8  della  legge  10 ottobre 1957, n. 1036, con norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera delle
maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato;
  Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((La  nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello
Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i
cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti generali prescritti
dalle  disposizioni  vigenti, per l'ammissione ai concorsi a posti di
maestro  elementare  che  abbiano compiuto i 18 anni di eta' o che li
compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso e' bandito
e  non  abbiano  superato  gli  anni  35,  salve le deroghe al limite
massimo  di  eta'  previste da leggi speciali a favore di determinate
categorie di cittadini)).
  Il concorso e' riservato alle donne.
  Per l'ammissione al concorso e' richiesto il titolo di abilitazione
all'insegnamento elementare.
  La nomina a maestra istitutrice puo' essere disposta con effetto da
qualsiasi giorno dell'anno.
  Per  la  nomina si osservano, inoltre, le disposizioni dell'art. 8,
ultimo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.