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LEGGE 19 febbraio 1965, n. 33

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera, con la seguente modificazione:
All'articolo 3, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo alberghiero passati in proprietà di Enti che da oltre dieci anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza, e beneficenza, a condizione che sia mantenuta la, destinazione assistenziale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT MORO - CORONA - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE