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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1964, n. 1594

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.P - Società per italiana per l'esercizio telefonico, p. a., per la concessione di servizi telefonici uso pubblico e di servizi di accettazione, trasmissione a ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè di dettatura telefonica dei telegrammi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-2-1965 al: 9-2-2011
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 108 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 615;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 3957, n. 615;
Considerato che le Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), Telefonica delle Venezie (TEL.VE.), Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), Telefonica Tirrena (TE.TI.) e Esercizi Telefonici (S.E.T.) hanno deliberato di fondersi per incorpurazione nella SIP - Società Idroelettrica Piemonte che assume la denominazione di SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico;
Considerato che con la fusione anzidetta, cessano di avere vigore le convenzioni stipulate l'11 dicembre 1957 con le Società S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407 e 1409 e la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 con la società TE.TI., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;
Ritenuta l'opportunità di stipulare una nuova convenzione con la Società incorporante SIP alle stesse condizioni previste nelle clausole delle convenzioni suindicate;
Considerato che, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL ha provveduto nei confronti della SIP alla restituzione dei beni e dei rapporti non attinenti all'impresa elettrica, nonché alla liquidazione dell'indennizzo;
che, effettuate le operazioni di fusione per incorporazione di cui sopra, la maggioranza delle azioni della SIP risulterà di proprietà diretta o indiretta dell'IRI, per cui alla data della fusione stessa, data in cui entra in vigore la nuova convenzione, la SIP si troverà nella condizione prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;
Considerato che l'unificazione dei servizi telefonici in successione risponde al pubblico interesse;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 ai sensi e per gli effetti dello art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni o del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, numero 615, tra il Ministero delle posta e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - RUSSO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla

Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965

Atti del Governo,

registro n. 190, foglio n. 79. - VILLA