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LEGGE 21 dicembre 1964, n. 1406

Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dello articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, e 20 dicembre 1962, n. 1719, è sostituito dal seguente:
"L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia dal 18 maggio 1964".