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LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1331

Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1964 al: 30-12-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.