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LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1269

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-1964 al: 20-11-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.
A partire dal 1966 l'Ente sarà assoggettato all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonché alla imposta ordinaria sulle società.