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LEGGE 3 dicembre 1964, n. 1259

Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1964 al: 26-6-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.