stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 novembre 1964, n. 1251

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM alla Accademia navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-12-1964 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.
Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.