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LEGGE 18 novembre 1964, n. 1249

Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-1964 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:
"(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.
Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1 gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1 luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1 luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali.
Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.
A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.
In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale "".