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LEGGE 5 novembre 1964, n. 1172

Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1991)
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Testo in vigore dal:  4-12-1964 al: 26-1-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



In esecuzione delle norme contenute nell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 29 giugno 1952, n. 766, è autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano destinato, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto dell'alta Autorità della Comunità stessa, al pagamento delle provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.
Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste secondo le modalità stabilite dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.