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LEGGE 15 novembre 1964, n. 1162

Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.
La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.
Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.