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LEGGE 2 novembre 1964, n. 1159

Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  2-12-1964 al: 8-9-1973
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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con quello per il tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere.