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LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1013

Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-11-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituita a decorrere dal 1 gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonché sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A-1 e A-8.
L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131.