stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 ottobre 1964, n. 983

Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli Ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1971)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-11-1964 al: 30-12-1971
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma:
"La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purché la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa".