stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 962

Estensione dell'art. 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'art. 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-11-1964 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purché entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra presso le intendenze di finanza.