stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 948

Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-10-1964 al: 6-7-1967
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A richiesta degli interessati, può essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati.
L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.