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LEGGE 29 settembre 1964, n. 872

Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-10-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROROGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:
"Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione.
Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.
Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi".