stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 settembre 1964, n. 861

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-10-1964 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo - conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni - e la decorrenza della nomina - riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 - deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. Agli stessi fini è parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE