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LEGGE 29 settembre 1964, n. 860

Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-10-1964 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
a) se marescialli, senza limiti di età;
b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.
L'autorizzazione a contrarre matrimonio:
a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;
b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.