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LEGGE 15 settembre 1964, n. 764

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-10-1964
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  23  della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, e' cosi' modificato:
  "Alla  somma  dei  punti  riportati  complessivamente  nelle  prove
scritte  e  in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione
dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera
la  prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del
presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa
di cui alla lettera b)".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Milano, addi' 15 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA
                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE