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LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  8-10-1964
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Art. 23

Svolgimento delle prove


L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:
1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.
Le prove scritte hanno luogo in tre distinti giorni sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.
La prova orale verte su tutte le materie del programma.
La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, anche sulle materie facoltative.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero di grazia e giustizia.
Il candidato con la domanda di ammissione al concorso può chiedere di essere ammesso a sostenere anche l'esame in una o in entrambe le seguenti prove facoltative:
a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);
b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).
In tal caso il Ministro dispone che alla Commissione esaminatrice siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari che abbiano particolare conoscenza della materia.
Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove facoltative se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.
((Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b))
).