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LEGGE 15 settembre 1964, n. 755

Regolamentazione della vendita a rate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1973)
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Testo in vigore dal:  7-10-1964 al: 2-1-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a rate effettuate da imprenditori commerciali nei confronti dei privati, aventi per oggetto i seguenti beni non usati:
apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000; elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
apparecchi radio riceventi, macchine destinate alla incisione, registrazione e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a lire 60.000;
macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia superiore a lire 50.000, ad esclusione degli apparecchi ad uso scientifico, professionale, industriale ed artigiano;
natanti da diporto e motori marini relativi, il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;
motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cmc. ed autovetture, destinate ad uso privato, per trasporto di persone, o promiscuo di persone e cose.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto che al termine di esse la proprietà delle cose sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario dello stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei mesi.
Le disposizioni della presente legge, quando il prezzo è pagato da un terzo sovventore, si applicano nei rapporti fra il terzo sovventore e l'acquirente.