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LEGGE 10 agosto 1964, n. 662

Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-8-1964 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, dire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, dire 70.000;
b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;
c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000;