stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 luglio 1964, n. 627

Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-8-1964 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, già costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI MORO - MEDICI - TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE