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LEGGE 5 luglio 1964, n. 626

Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-8-1964 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo ordinario annuo di 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 a favore della Lega navale italiana, ente di diritto pubblico, affinchè, nel quadro dei suoi compiti istituzionali, l'ente provveda in particolare alla propaganda marinara fra, i giovani mediante pubblicazioni, tabelle divulgative inerenti alla sicurezza della vita umana in mare, conferenze, viaggi premio marittimi e addestramento su piccole imbarcazioni.