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LEGGE 5 luglio 1964, n. 606

Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-8-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente elevata a lire 33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 565 milioni per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 1 miliardo e 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1989, di lire 1 miliardo e 80 milioni per l'esercizio 1990, di lire 615 milioni per l'esercizio 1991, di lire 200 milioni per l'esercizio 1992 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1993.