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LEGGE 21 giugno 1964, n. 559

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti "I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a lire 18.000".