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LEGGE 21 giugno 1964, n. 462

Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernenti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-7-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente:
lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;
lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966.