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LEGGE 26 giugno 1964, n. 436

Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'art. 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964.
I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE