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LEGGE 10 maggio 1964, n. 312

Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1964 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE