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LEGGE 12 marzo 1964, n. 127

Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per territorio.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

MORO - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli:
REALE