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LEGGE 26 febbraio 1964, n. 119

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso.

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Testo in vigore dal: 10-4-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo
dello  Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di
cui  alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni
a lire 60 milioni.
  A  decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire
venticinque  milioni  i  contributi  a carico, rispettivamente, della
Regione  Valle  d'Aosta  e della provincia di Torino, di cui ai commi
secondo  e  terzo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.