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LEGGE 20 marzo 1964, n. 115

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-3-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dallo anno accademico 1964-65.
Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964.
La stessa proroga si applica anche per l'apertura dei bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facoltà e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963.