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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2272

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della "Ditta fratelli Ottolini Giancarlo, Ugo, Emanuele ed Ada fu Ernesto" società in nome collettivo.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-3-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente  Nazionale  per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n.  36,  contenente  norme  relative  ai trasferimenti all'ENEL delle
imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n.  138,  contenente  norme relative agli indennizzi da corrispondere
alle imprese assoggettato a trasferimento all'ENEL;
  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuto  che  l'impresa appartenente alla "Ditta fratelli Ottolini
Giancarlo,  Ugo,  Emanuele  ed  Ada  fu  Ernesto",  societa'  in nome
collettivo,  con sede in Porto Tolle, frazione Pila (Rovigo), rientra
tra  le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art.  4  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono
trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei
beni   organizzati   destinati   alle   attivita'   di  distribuzione
dell'energia  elettrica esercitate nel comune di Porto Tolle (Rovigo)
dall'impresa  della "Ditta fratelli Ottolini Giancarlo, Ugo, Emanuele
ed  Ada  fu  Ernesto", societa' in nome collettivo, con sede in Porto
Tolle, frazione Pila (Rovigo).
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti  i  complessi  dei  beni organizzati di cui al precedente
comma,  nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  gli accessori, le
pertinenze  e  tutto  cio'  che  sia  attinente  all'esercizio  delle
menzionate attivita', cui essi sono destinati.