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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal:  24-2-1963

Art. 4


Per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell'art. 4 della legge citata sono indicati i complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche da trasferire all'Enel ed i relativi rapporti giuridici.
Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.