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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2232

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Lozio (Brescia).

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-3-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente  Nazionale  per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n.  36,  contenente  norme  relative  ai trasferimenti all'ENEL delle
imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n.  138,  contenente  norme relative agli indennizzi da corrispondere
alle  imprese  assoggettate  a trasferimento all'ENEL Visto l'art. 76
della Costituzione;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  deliberazione  n. 66, in data 30 dicembre 1962 approvata
dalla  Giunta provinciale amministrativa di Brescia con provvedimento
n. 13344/Div. II, nella seduta del 22 febbraio 1963 - con la quale il
Consiglio   comunale   di  Lozio  (Brescia)  ha  deciso  di  assumere
direttamente il servizio di illuminazione pubblica e privata;
  Ritenuto  che  il  comune  di  Lozio,  avendo  iniziato l'esercizio
dell'attivita' elettrica successivamente alla entrata in vigore della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n.
5 dell'art. 4 della legge stessa;
  Ritenuto  che  l'impresa  appartenente  al  Comune  predetto  e' da
comprendere  tra  le  imprese  previste  dall'art.  4 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
  sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono
trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei
beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dalla
impresa del comune di Lozio (Brescia).
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti  i  complessi  dei  beni organizzati di cui al precedente
comma,  nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  gli accessori, le
pertinenze  e  tutto  cio'  che  sia  attinente  all'esercizio  delle
menzionate attivita', cui essi sono destinati.