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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1885

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee nel territorio dei comuni di Cagli e Cantiano della provincia di Pesaro e Urbino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1964 al: 15-12-2010
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 18 gennaio 1963, n. 7, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei comuni di Cagli e Cantiano (provincia di Pesaro e Urbino).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI LEONE - SULLO - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 14. - VILLA