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LEGGE 13 novembre 1963, n. 1544

Facilitazione per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-12-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione.
Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.