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LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1458

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:
a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;
b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.
Sono altresì condonate:
c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle inflazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;
d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;
e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sui lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in, vigore della presente legge, dei tributi dovuti;
f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;
g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprecchè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 615, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.