stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 marzo 1963, n. 391

Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-4-1963 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Ai cappellani che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e pena, di cui alle annesse tabelle a), b) e c) e corrisposta rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 21.000, 15.000 e 12.000.
Le tabelle di cui al precedente comma, possono essere modificate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.