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LEGGE 4 marzo 1963, n. 388

Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1976)
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Testo in vigore dal:  4-4-1963 al: 28-5-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure di discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi.