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LEGGE 2 marzo 1963, n. 364

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  17-4-1963 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età;

marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . anni 57 brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 56 vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 55 vigili scelti e vigili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 53

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO