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LEGGE 28 febbraio 1963, n. 361

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.
L'assegno è a carico rispettivamente dei Comuni e delle Province.