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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 358

Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1963 al: 28-4-1966
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire 1.000.000 annue.