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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 357

Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962.